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Bonus Mobilità: in GU il Decreto attuativo

  • Domenica 06 Settembre 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Dai 120 milioni di euro previsti inizialmente si è passati a 210 milioni di euro

Il decreto attuativo per il bonus mobilità è statl pubblicato sabato 5 settembre in Gazzetta ufficiale. Dai 120 milioni di euro previsti inizialmente si è passati a 210 milioni di euro grazie ai quali sarà possibile acquistare biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come monopattini, hoverboard e segway e utilizzare servizi di mobilità condivida a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Dal 5 settembre partiranno i sessanta giorni necessari al completamento del portale tramite il quale, caricando la fattura o scontrino parlante, si potrà essere rimborsati fino a 500 euro e per il 60% del costo. Per accedere è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

“Nessuno rimarrà indietro – assicura il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Nonostante qualche intoppo amministrativo che, lavorando a pieno ritmo per tutto il mese di agosto, abbiamo superato, chi ha acquistato una bicicletta o un altro mezzo di trasporto individuale potrà finalmente essere rimborsato nelle modalità previste. Ringrazio il governo e il Parlamento per il lavoro congiunto che ha aumentato a 210 milioni di euro lo stanziamento per il bonus mobilità”.

 Il testo del decreto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 agosto 2020 

Programma sperimentale buono mobilita' - anno 2020. (20A04737)

(GU n.221 del 5-9-2020)

 

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                                  e

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio  del  21  maggio  2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione

della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

21 maggio 2008  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per

un'aria piu' pulita in Europa;

  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  attuazione

della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al

fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo

scambio  di  quote  di  emissione  di  gas  a  effetto  serra  e,  in

particolare, l'art. 19 che prevede la messa all'asta delle quote;

  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

cosi' come modificato  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che

istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilita'

nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono  mobilita'

prevede, in  favore  dei  residenti  maggiorenni  nei  capoluoghi  di

regione, nelle citta'  metropolitane,  nei  capoluoghi  di  provincia

ovvero nei comuni con popolazione superiore  a  50.000  abitanti,  un

«buono mobilita'», pari al 60 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,

comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4  maggio

2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette,  anche

a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a

propulsione prevalentemente elettrica  di  cui  all'art.  33-bis  del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ovvero  per

l'utilizzo dei servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale

esclusi quelli mediante autovetture. Il  suddetto  «buono  mobilita'»

puo' essere richiesto per una sola volta ed  esclusivamente  per  una

delle destinazioni d'uso previste;

  Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre

2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre

2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19  maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

prevede che «al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente

utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024

di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di

CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare,  versata  dal  Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  ad

apposito capitolo del  bilancio  dello  Stato,  che  resta  acquisita

definitivamente all'erario»;

  Visto che l'art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

prevede che «Il decreto di cui all'art. 2, comma 1,  quinto  periodo,

del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.   111,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,  e'  adottato

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il

fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n.

111 del 2019,  e'  incrementato  di  ulteriori  70  milioni  di  euro

nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di

euro per l'anno 2020, mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili,

anche in conto residui, sui capitoli dello stato  di  previsione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

finanziati con quota parte dei proventi delle  aste  delle  quote  di

emissione di CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo

2013, n. 30, di competenza  del  medesimo  stato  di  previsione,  e,

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente

riduzione del fondo di cui all'art. 1,  comma  200,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5,  del

presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui.»;

  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre  2019,  n.  141,

cosi' come modificato  dal  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  il

quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle  infrastrutture

e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  e  i  termini  per

l'ottenimento e  l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al  programma

sperimentale buono mobilita' anche ai fini del rispetto dei limiti di

spesa;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.

223, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  17

luglio 2015, n. 126;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445;

  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

  Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni,

nell'organizzare autonomamente la propria  attivita',  utilizzano  le

tecnologie   dell'informazione   e   della   comunicazione   per   la

realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicita',

imparzialita',  trasparenza,  semplificazione  e  partecipazione  nel

rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

  Visto l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  il

quale  prevede  che  le  pubbliche   amministrazioni   provvedono   a

razionalizzare  e  semplificare  i  procedimenti  amministrativi,  le

attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,  le  modalita'  di

accesso e di presentazione delle istanze da  parte  dei  cittadini  e

delle imprese;

  Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, finalizzati a favorire il  riuso  dei  programmi  informatici  di

proprieta' delle pubbliche amministrazioni;

  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per

l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24

ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema

pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e

imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del

sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle

imprese»;

  Tenuto  conto  che  l'AGID,  nell'ambito  del  progetto  denominato

«Italia Login - La casa del cittadino», promuove  la  diffusione  del

Sistema pubblico di identita' digitale, di seguito SPID, che consente

a cittadini e imprese di accedere con un'unica identita' digitale  ai

servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;

  Viste le linee guida su acquisizione e riuso  di  software  per  le

pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID  con  determinazione  n.

115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono  che  il  modello  del

riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consente  di

individuare, valutare e personalizzare un  software  senza  stipulare

alcuna convenzione con l'amministrazione che  ha  messo  a  riuso  il

software stesso, oltre all'accettazione della licenza Open Source che

si perfeziona con il semplice  download,  senza  che  sia  necessaria

alcuna richiesta di accesso;

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  che

stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le

predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello

esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi

stessi»;

  Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il

quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia  e  l'efficienza

dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi

istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione

dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento

delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e

interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie

del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici

strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e

funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da

realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari

degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti

mediante apposite convenzioni;

  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente

all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle

previsioni di cui all'art. 2, comma 1 del  decreto-legge  14  ottobre

2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla  legge  12  dicembre

2019, n. 141, cosi' come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34;

  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'

delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle

finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e

neutralita' tecnologica;

  Considerato che esistono  gia'  applicazioni  sviluppate  da  altre

amministrazioni pubbliche che promuovono lo  SPID  e  che  presentano

analogie con il servizio per l'erogazione del  «buono  mobilita'»  di

cui al «Programma sperimentale buono mobilita'», quindi tali da poter

essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in  materia  di

riuso di programmi informatici o di parti di essi, per  le  finalita'

di cui al presente decreto;

  Vista  l'applicazione  informatica  «18App»,  realizzata  ai  sensi

dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai

sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della  legge  13  luglio

2015, n. 107;

  Vista   l'applicazione   informatica   «Bonus   dispositivi    anti

abbandono», realizzata ai sensi dell'art.  52  del  decreto-legge  26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19

dicembre 2019, n. 157;

  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall' art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.

78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,

di societa' a capitale interamente pubblico,  affidando  direttamente

alle stesse l'esecuzione delle attivita'  connesse  all'adozione  del

decreto di cui al citato art. 2, comma 1;

  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

  Acquisito il concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

             Oggetto, finalita' e dotazione finanziaria

 

  1. Il presente decreto definisce  le  modalita'  e  i  termini  per

l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilita' di cui al «Programma

sperimentale buono  mobilita'»,  di  seguito  «Programma»,  istituito

dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141,

e successive modificazioni.

  2. Il programma e' finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti

e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020,

il programma incentiva forme di mobilita' sostenibile alternative  al

trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla  mobilita'

delle persone nelle  aree  urbane,  a  fronte  delle  limitazioni  al

trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per  fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  3. Il programma e' finanziato a valere sulle risorse  iscritte  sul

capitolo  7955  «Fondo  destinato  al  programma  sperimentale  buono

mobilita'» dello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 2

 

                       Gestione del programma

 

  1.  Il  programma  e'  gestito  attraverso  una  applicazione  web,

accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che

consente la registrazione  dei  beneficiari  e  l'accreditamento  dei

fornitori di  servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso  individuale,

esclusi quelli mediante autovetture,  e  delle  imprese  ed  esercizi

commerciali che  vendono  biciclette,  anche  a  pedalata  assistita,

nonche'  veicoli   per   la   mobilita'   personale   a   propulsione

prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8.

                               Art. 3

 

                      Beneficiari del programma

 

  1. Possono beneficiare del programma i  residenti  maggiorenni  nei

capoluoghi di regione, nelle citta' metropolitane, nei capoluoghi  di

provincia ovvero  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  50.000

abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,

acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all'art. 4, comma

2. Il buono mobilita' puo' essere richiesto per  una  sola  volta  ed

esclusivamente per  una  delle  destinazioni  d'uso  previste  ed  e'

erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.

                               Art. 4

 

                           Buono mobilita'

 

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, a  partire  dal  4

maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,  a  ciascun  beneficiario  e'

riconosciuto un buono mobilita' pari al  60  per  cento  della  spesa

sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.

  2. Il buono mobilita' puo' essere utilizzato per:

    a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;

    b) l'acquisto di veicoli per la mobilita' personale a propulsione

prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28

febbraio 2020, n. 8;

    c)  l'utilizzo  dei  servizi  di  mobilita'   condivisa   a   uso

individuale esclusi quelli mediante autovetture.

  3. I buoni mobilita' sono  emessi  secondo  l'ordine  temporale  di

arrivo delle istanze fino ad esaurimento  delle  risorse  disponibili

per l'anno 2020.

  4. Il  buono  mobilita'  non  costituisce  reddito  imponibile  del

beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore

dell'indicatore della situazione economica equivalente.

                               Art. 5

 

            Attribuzione e fruizione del buono mobilita'

 

  1. Al fine di ottenere il buono mobilita'  di  cui  all'art.  4,  i

beneficiari provvedono a registrarsi  sull'applicazione  web  di  cui

all'art. 2 a partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla  pubblicazione

nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente

decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima  anche  ai  fini

dell'acquisto di beni o l'utilizzo di  servizi  di  cui  all'art.  4,

comma 2.

  2. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del

cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso  SPID,  gestito

da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne  siano  gia'  in

possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai  sensi

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  ottobre

2014.

  3.  All'atto  della  registrazione,  il  beneficiario  fornisce  le

necessarie   dichiarazioni   sostitutive    di    autocertificazione,

rilasciate  ai  sensi  dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello  disponibile

sulla piattaforma in cui  attesta  e  comunica  i  requisiti  di  cui

all'art. 3.

  4. In seguito al completamento della  registrazione,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  attraverso

l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il  buono  mobilita'.

Il   buono   mobilita'    e'    disponibile    nell'area    riservata

dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e  puo'  essere

utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o  per  l'utilizzo  di

uno solo dei servizi di cui  all'art.  4,  comma  2,  fermo  restando

quanto previsto all'art. 13, comma 2.

  5.  Ciascun  buono  mobilita'  puo'  essere  utilizzato  presso   i

fornitori di beni e di servizi di mobilita' inseriti  nell'elenco  di

cui all'art. 7, comma  3  e  comporta  la  riduzione  sul  prezzo  di

acquisto del bene o utilizzo del servizio.

  6. I buoni mobilita' devono essere utilizzati entro  trenta  giorni

dalla  relativa  generazione,  pena  l'annullamento.   In   caso   di

annullamento del buono mobilita',  il  beneficiario  puo'  richiedere

sull'applicazione web di cui  all'art.  2  l'emissione  di  un  buono

sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.

                               Art. 6

 

                       Rimborso per l'acquisto

 

  1. Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art.

4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino  al  giorno

antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e'  previsto

il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta  e,  comunque,

in misura non superiore a euro 500, fermo  restando  quanto  previsto

dall'art. 3.

  2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al  comma  precedente,  i

beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione

web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve  essere  presentata

entro   e   non   oltre   sessanta    giorni    dalla    operativita'

dell'applicazione web.

  3. L'identita' dei beneficiari, in relazione ai dati del nome,  del

cognome e del codice fiscale, e' accertata attraverso  SPID,  gestito

da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non  ne  siano  gia'  in

possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai  sensi

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  ottobre

2014.

  4. All'istanza di rimborso e' allegata copia della fattura o  della

documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e

5, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127  e  del  decreto

ministeriale 7 dicembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016,  n.  303,  attestante

l'acquisto del bene o l'utilizzo del  servizio  di  cui  all'art.  4,

comma 2.

  5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al

rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta  e

fino ad un massimo di euro  500  sul  conto  corrente,  intestato  al

richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al  momento  della

presentazione dell'istanza di rimborso.

                               Art. 7

 

   Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilita'

 

  1. I soggetti che erogano servizi  di  mobilita'  condivisa  a  uso

individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le  imprese  e  gli

esercizi  commerciali  che  vendono  biciclette,  anche  a   pedalata

assistita, nonche' veicoli per la mobilita' personale  a  propulsione

prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni  dalla  legge  28

febbraio 2020, n. 8, si  accreditano  sull'applicazione  web  di  cui

all'art.  2   a   partire   dal   quarantacinquesimo   giorno   dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del

presente decreto.

  2. I soggetti indicati al comma 1 si  autenticano  all'applicazione

web  di  cui  all'art.  2,   utilizzando   le   credenziali   fornite

dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita  I.V.A.,  il  codice

ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi  dove  viene

svolta l'attivita', la tipologia di servizi offerti e di beni venduti

di cui all'art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria

a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui

al comma 1, nonche' la dichiarazione che i  buoni  saranno  accettati

esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi  della  normativa

sopra citata.

  3. I soggetti accreditati  sono  inseriti  in  un  apposito  elenco

consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

  4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui  al  comma  3  implica

l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilita',

di accettazione dei buoni secondo le modalita' stabilite dal presente

decreto.

  5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli

previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma  procede,

in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei soggetti previsti

dal presente articolo, fatte salve  le  ulteriori  sanzioni  previste

dalla normativa vigente in materia.

  6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di

esercenti  o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' stipulare

appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello

Stato, con regioni e altri enti territoriali e  locali,  nonche'  con

associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati.

  7. Al fine di consentire l'utilizzo delle credenziali di accesso ai

servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e

la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

stipula appositi accordi di cooperazione  informatica  con  l'Agenzia

delle entrate senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

                               Art. 8

 

Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi

                            di mobilita'

 

  1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori  di

beni e di servizi di mobilita' inseriti nell'elenco di  cui  all'art.

7, comma 3, e' riconosciuto agli stessi  un  importo  pari  al  buono

validato.  L'importo  maturato  e'  registrato  nell'area   riservata

dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi  di  mobilita'

presente nell'applicazione web di cui all'art. 2.

  2. I fornitori di beni e di servizi di  mobilita'  emettono  uno  o

piu' documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee

guida pubblicate e consultabili  sull'applicazione  web,  di  importo

pari al valore dei buoni validati. A  seguito  dell'acquisizione  dei

dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonche' dei

documenti  contabili  si  provvede  alla  liquidazione   dell'importo

maturato dai fornitori di beni e di servizi di  mobilita'.  Il  saldo

dell'importo maturato puo' essere richiesto entro e non oltre  il  31

marzo 2021.

                               Art. 9

 

                         Soggetti attuatori

 

  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare che si avvale delle societa':

    a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo

e la gestione  dell'applicazione  web  di  cui  all'art.  2,  per  le

attivita' di controllo di cui all'art. 11  e  di  monitoraggio  degli

oneri derivanti dal programma di cui all'art. 13, comma 3;

    b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.

per la gestione delle attivita' di riscontro e  liquidazione  di  cui

agli articoli 6 e 8 del presente decreto.

  2. Le attivita' necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art.

10 sono realizzate attraverso il ricorso alle societa' in  house  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ai

sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Le societa' in house provvedono anche alla verifica di congruita' con

le finalita' del presente decreto dei codici ATECO e della  tipologia

di servizi offerti e di beni venduti di cui all'art. 7, comma 2.

  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare si avvale delle societa' di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle

risorse disponibili sul capitolo di cui  all'art.  1,  comma  3,  del

presente decreto, nel limite massimo del 2%.

  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, anche in accordo  con  le  altre  amministrazioni  interessate,

realizza,  ogni  altra  iniziativa   finalizzata   a   garantire   la

fruibilita' semplificata del buono mobilita' con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 10

 

                            Monitoraggio

 

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare effettua il monitoraggio del programma.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e

della tutela del  territorio  e  del  mare  si  avvale  dei  soggetti

attuatori di cui all'art. 9, comma 2, i quali, tra l'altro, elaborano

un rapporto dettagliato su  ripartizione  tipologica  e  territoriale

degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche  di  fruizione

degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.

                               Art. 11

 

                        Controlli e sanzioni

 

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare  vigila,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a

carico  della  finanza  pubblica,  sul  corretto  funzionamento   del

programma e interviene, anche su segnalazione da parte di  SOGEI,  in

caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle  norme  del

presente decreto, per la disattivazione del buono mobilita' o per  la

cancellazione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, fatte salve  le

ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A  tal  fine  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'

stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni

aventi compiti ispettivi e di controllo.

                               Art. 12

 

                   Trattamento dei dati personali

 

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare assicura il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della

normativa vigente, limitandolo alla sola  realizzazione  dei  compiti

attinenti  all'attribuzione  e  all'utilizzo  del   buono   mobilita'

istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.

111, convertito con modificazioni dalla legge 12  dicembre  2019,  n.

141, cosi' come modificato dal  decreto-legge  dal  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti in house di cui all'art.

9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali  cui

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

in qualita' di titolare del trattamento,  ricorre.  A  tal  fine,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

provvede  alla  stipula  del  contratto  o  atto  giuridico  previsto

dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina,  sentito  il

Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' e i  tempi

della gestione  e  conservazione  dei  dati  personali,  nonche'  gli

obblighi  e  le  responsabilita'  reciproche  fra  il  titolare  e  i

responsabili del trattamento.

                               Art. 13

 

                          Norme finanziarie

 

  1. Il riconoscimento dei benefici  previsti  dal  presente  decreto

avviene nei  limiti  delle  risorse  disponibili  sul  fondo  di  cui

all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

  2. La generazione dei buoni mobilita' e l'erogazione dei  buoni  di

spesa sono in ogni caso  subordinate  alla  effettiva  disponibilita'

delle risorse finanziarie sul  pertinente  capitolo  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare.

  3. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  1,

anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 9, SOGEI provvede

al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma  e  trasmette  al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  a

CONSAP, entro il  giorno  15  di  ciascun  mese,  la  rendicontazione

riferita  alla  mensilita'  precedente  dei  buoni  fruiti  ai  sensi

dell'art. 5, dei rimborsi  pervenuti  ai  sensi  dell'art.  6  e  dei

relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse  disponibili  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

attraverso l'applicazione web  di  cui  all'art.  2,  non  procede  a

ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4.

  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 14 agosto 2020

 

                      Il Ministro dell'ambiente

                    e della tutela del territorio

                             e del mare

                                Costa

 

                      Il Ministro dell'economia

                           e delle finanze

                              Gualtieri

 

                  Il Ministro delle infrastrutture

                           e dei trasporti

                             De Micheli

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, reg. n. 3253

 

 


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