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Ifel, termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi e dei regolamenti delle entrate

  • Domenica 09 Agosto 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Ifel ha pubblicato la nota di chiarimento relativa ai termini di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei regolamenti delle entrate, slittati al 30 settembre, unitamente al nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione.

 

La nota precisa che la scadenza del 30 settembre è attualmente l’unico punto di riferimento per le variazioni della disciplina e delle misure del prelievo per la generalità dei tributi locali.

 Eccezioni:

Termini di approvazione delle tariffe dell’ICP

Un parziale distinguo deve essere operato con riguardo all’ICP (imposta comunale sulla pubblicità) la cui disciplina, dettata dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, dispone espressamente che “in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio  del  medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”.

Il carattere speciale di tale disposizione, anche con riferimento alle norme successive sopra richiamate, è stato confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 949 del 2019 e sembra configurare una condizione particolare rispetto a quanto argomentato sui termini per la deliberazione delle aliquote o tariffe della generalità dei tributi locali.

Se da una parte, quindi, anche in connessione con la situazione ulteriormente “speciale” determinata dallo stato di emergenza, potrebbe ritenersi che il Comune possa procedere alla deliberazione di variazione delle tariffe ICP entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, dall’altra, anche alla luce del quadro giurisprudenziale, appare preferibile rinunciare a tale ipotesi perseguendo l’eventuale riduzione delle tariffe, con particolare riguardo alle situazioni determinatesi nel mercato della cartellonistica stradale e delle affissioni per effetto della caduta dei fatturati nel primo semestre dell’anno, attraverso una modifica regolamentare di tipo agevolativo, la quale è invece certamente adottabile entro il più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

 

Termini di approvazione dei regolamenti e delle tariffe dell’imposta di soggiorno

Per mera completezza di trattazione, pare opportuno ricordare la disciplina dell’imposta di soggiorno. In particolare, per effetto del dl n. 50 del 2017 (art. 4, co. 7), a decorrere dallo stesso anno i Comuni che hanno facoltà di applicare il tributo, possono istituirlo o rimodularlo in deroga, non solo al blocco di aumento del prelievo all’epoca vigente, ma anche dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quindi senza riguardo al termine di approvazione del bilancio di previsione. La norma menzione esplicitamente, con l’imposta di soggiorno, anche il contributo di sbarco isole minori (art. 4, d.lgs. n. 23/2011) e il contributo riservato a Roma Capitale (art. 14, co. 16, lett. e), dl 78/2010)

Inoltre, il comma 15-quater dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone, a decorrere dall’anno di imposta 2020, che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi ai prelievi sul soggiorno (cui in questo caso si aggiunge anche il contributo alternativo all’imposta riservato a Venezia di cui all’art. 1, co.1129, l. n. 145/2018), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione a cura del Mef (art. 13, co. 15, dl n. 201/2011).

 

Termine per l’invio delle delibere al Portale del Federalismo Fiscale

Il co. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del      dl 201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia.

 

Variazione di aliquote e tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

Da ultimo, si ripropone periodicamente una controversia circa le modalità con le quali i Comuni possono modificare le aliquote e le tariffe dei tributi locali dopo l'approvazione del bilancio previsionale, ma comunque entro i termini previsti dalla legge per tale adempimento.

Si continua a ritenere, come più volte ribadito in occasioni simili, che la proroga dei termini  di legge consenta al Comune, anche nei casi di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, di modificare la disciplina tributaria, tanto più nel caso di variazioni dettate da modifiche del quadro normativo o da situazioni di emergenza quale quella in corso.

La determinazione di diverse aliquote tributarie comporterà una variazione di gettito e dovrà pertanto essere accompagnata o seguita da una coerente variazione di bilancio, opportunamente motivata, senza alcun obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del bilancio.

In questo senso si è peraltro espresso il Mef nella risoluzione n. 1/DF del 2011, nella quale – pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso. Per completezza, si evidenzia anche la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, ove si rileva «come il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni


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