Sunto Personale

Dal 20 aprile 2020, opera la nuova disciplina delle assunzioni senza eccezioni; le entrate sono da considerare tutte senza esclusioni

  • Sabato 01 Agosto 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con la deliberazione 93/2020 la Corte dei conti per la Lombardia fornisce chiarimenti sul nuovo regime assunzionale.

Quesiti

1.   “se l’Ente possa procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità) a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal Decreto 34/2019;

2. “preso atto che tra le entrate correnti risultano i contributi percepiti dal ns Ente quale ente capofila per la gestione delle attività di cui alla legge 9 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si chiede se gli stessi debbano essere considerati al fine della definizione dei limiti assunzionali”.

 

Risposte della Corte dei conti

L’ambito di applicazione della nuova normativa è stato già esaminato  da  questa  Sezione con la deliberazione 74/2020/PAR. In tale sede, la Corte ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale occasione, la Sezione si è soffermata anche sulla decorrenza della disciplina applicabile alle procedure assunzionali, che sono sottoposte al principio tempus regit actum e, pertanto, alla procedura vigente al momento del reclutamento.

Con specifico riferimento alla mobilità, nel medesimo parere della Sezione 74/2020/PAR, è stato ritenuto che nel sistema delineato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge  n.  34  del  2019,  “  la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile  ai  fini  della  determinazione  dei  nuovi  spazi  assunzionali,  essendo  questi

fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”.

Per le assunzioni da effettuare dall’entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa sopra richiamata.

Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

A fronte della legge, che non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti, non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 


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