Sunto Personale

Supplenze personale docente ed educativo ,nessuna deroga al limite di spesa

  • Venerdì 31 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Il limite di spesa per il personale  a tempo determinato (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010) non è derogabile per effetto dell’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali. Quest’ultimo prevede che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal D. Lgs. 81/2015 sono: …d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali.

E’ il principio che afferma con deliberazione n. 65/2020, la sezione regionale di controllo per la Liguria in risposta al quesito di un’amministrazione comunale che chiede di discernere se il divieto generale di assunzione stabilito dall’art. 9, comma 28, ottavo periodo, del D.L. n. 78 sia temperato (e, quindi, derogato) dall’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali.

Al quesito i giudici danno risposta negativa, nel senso che la previsione di cui all’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, inderogabile né, pertanto, in dissidio alcuno con l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni locali.

L’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali regola un limite meramente interno che non ha in sé alcuna relazione con l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010. Infatti, l’esenzione da “limitazioni quantitative”, ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al precedente comma 3 dello stesso art. 50. Quest’ultimo stabilisce che “il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione (…)”.

Tale assunto è dimostrato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (richiamato espressamente dall’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali, quale ulteriore fonte di esenzione dai “limiti quantitativi”), il cui art. 23, commi 1 e 2, reca lo stesso congegno agevolativo, quindi derogatorio, dell’art. 50, commi 3 e 4. Peraltro, anche in tale contesto, la clausola di riserva per la contrattazione collettiva (art. 23, comma 1: “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”) va intesa come derogatoria unicamente del limite percentuale ivi previsto, ossia del 20 % del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 83/2018/PAR, cit.).

 


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