Sunto Personale

Le assunzioni avviate dopo il 20 aprile 2020 sono sempre soggette alla nuova disciplina, anche se l'ente ha avviato la mobilità o approvato il piano dei fabbisogni

  • Lunedì 27 Luglio 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trova applicazione la nuova disciplina del decreto 17 marzo 2020. E’  irrilevante la circostanza che l'ente abbia già approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale ovvero abbia avviato la procedura di mobilità in base all'articolo 34-bis del DLGS 165/2001. La  Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con la deliberazione n. 61/2020 afferma un principio contrario alla circolare del Ministero.


Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta un atto programmatorio che si pone «a monte» della procedura assunzionale (la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura). Analogamente l'attivazione della procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 risulta irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla successiva procedura assunzionale. Pertanto, la procedura di mobilità obbligatoria rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato a quello assunzionale.
I due procedimenti - quello della procedura di mobilità obbligatoria e quello dell'assunzione - sono dunque distinti, con conseguente impossibilità logica e giuridica di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all'altro.
In conclusione nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trovano applicazione le nuove regole assunzionali, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ente, in data anteriore al 20 aprile, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).


Scarica gli allegati dell'articolo: