Sunto Personale

Personale, per le assunzioni il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello assestato

  • Mercoledì 29 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Per il calcolo delle capacità assunzionali, non si deve far riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità stanziato a inizio anno nel bilancio di previsione, ma a quello assestato. È quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania con la deliberazione n. 111/2020.


In tema di entrate correnti il decreto sulle assunzioni prevede: "entrale correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo credili di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annata considerata.”

L’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce: al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui al precitato articolo 33, comma 2, del d.l. n.34/2019, concludono i giudici contabili, si deve fare riferimento al Fondo così come determinato in sede di assestamento del bilancio, sicuramente più attendibile rispetto a quello determinato con il bilancio.

 


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