Enti, doppia agenda di settembre dopo le
proroghe
di
Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
In breve
La pubblicazione in
Gazzetta della legge di conversione del Dl Rilancio ha blindato le proroghe
rendendo più certa e stabile la definizione delle scadenze per questa seconda
parte dell’anno
Il calendario di fine settembre rappresenterà un crocevia del
varo dei documenti di programmazione 2020, o della verifica dei loro equilibri,
ma anche della progettazione di quelli per l’anno 2021.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18
luglio della legge 77/2020, che ha convertito il decreto Rilancio,
blinda le proroghe rendendo più certa e stabile la definizione delle scadenze
per questa seconda parte dell’anno 2020.
È utile conoscerne l'assetto anche da parte dei revisori, oltre
che degli amministratori.
Gli adempimenti da compiere mutano a seconda che l’ente abbia
già approvato o meno il bilancio di previsione per quest’anno.
Gli enti con bilancio di previsione approvato, entro il 30
settembre, sono obbligati a sottoporre al Consiglio la verifica degli equilibri
del bilancio 2020/22, in tutte le sue sfaccettature (competenza, cassa,
residui, Fondo crediti di dubbia esigibilità, lavori pubblici).
A braccetto con la verifica degli equilibri deve procedere il
censimento e l’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
È possibile effettuare la salvaguardia prima del 30 settembre,
essendo in dirittura d’arrivo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del decreto 16 luglio 2020, la ripartizione del primo fondo, introdotto dal
decreto legge 34, per coprire le perdite di gettito per le funzioni
fondamentali.
Gli enti che sono in esercizio provvisorio devono procedere con
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 dopo aver adeguato la nota di
aggiornamento al Dup 2020/22 e contestualmente alla definizione di tariffe,
aliquote e regolamenti Imu e Tari.
Considerato l'allineamento delle scadenze per deliberare
aliquote, tariffe e regolamenti tributari al termine fissato dalla norma per
l’approvazione del bilancio, anche gli enti che avevano già provveduto a
deliberare il bilancio possono ancora effettuare modifiche entro il 30
settembre, adottando le necessarie variazioni al documento già approvato.
Nel calendario particolare di quest’anno, in caso di necessità gli enti possono valutare la possibilità di utilizzare l’avanzo libero già in fase di bilancio di previsione, purché il preventivo sia approvato successivamente al rendiconto dell’esercizio precedente e contestualmente venga effettuato il controllo a salvaguardia degli equilibri generali, secondo l’articolo 193 Tuel.