Equilibri di bilancio, la Corte dei
conti non libera l'avanzo destinato
di Anna
Guiducci e Patrizia Ruffini
In
breve
Il chiarimento arriva
con la delibera n. 13/2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti
L'applicazione anticipata dell'avanzo destinato al
bilancio di previsione è finalizzata al solo mantenimento degli equilibri
finanziari ma non fa venire meno i principi in tema di entrate in conto
capitale. L'eventuale economia rilevabile nel risultato di amministrazione
derivante da risorse destinate deve dunque essere utilizzata solo per
ricostituire gli originari vincoli di destinazione e non può essere rilevata
come risultato di amministrazione libero.
La delibera della Sezione Autonomie della
Corte dei conti n. 13/2020
É questo l'importante chiarimento contenuto nella delibera n. 13/2020 con cui la Sezione
delle autonomie della Corte dei conti interviene, in risposta
all'Unione Province Italiane, sulla deroga prevista dal Dl 78/2015 che ha
consentito a Province e Città metropolitane di applicare l'avanzo destinato al
bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari,
fin dalla previsione iniziale. La facoltà è stata poi riconfermata per
l'esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità 208/2015 (articolo 1, comma
756), che ha introdotto la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo libero.
Queste disposizioni derogatorie infine sono state estese al 2017 dall'articolo
18 del Dl 50/2017.
In sostanza l'Upi chiede se le risorse utilizzate in
virtù di quelle deroghe, ma non utilizzate a fine anno, debbano andare ad
aumentare le quote destinato o, come soluzione alternativa, debbano affluire
alla quota libera del risultato di amministrazione.
Le disposizioni derogatorie sull'utilizzo dell'avanzo per
Province e Città metropolitane erano rivolte a facilitare la predisposizione
dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto gli
equilibri finanziari. La possibilità concessa di anticipare l'utilizzo
dell'avanzo destinato, nonché, per gli anni 2016 e 2017, quello libero, ha
permesso di non dover cercare risorse difficilmente reperibili. Queste
disposizioni, spiegano i giudici contabili, incidono sul procedimento contabile
al fine di aiutare gli enti in difficoltà a predisporre il bilancio di
previsione in pareggio, ma non possono «generare» disponibilità finanziarie
aggiuntive, se non snaturando alcuni dei principi cardine della corretta
gestione.
Nello specifico, secondo i magistrati, la deroga concessa per queste risorse riguarda la tempistica per il loro utilizzo ai fini della copertura delle spese, non la natura delle risorse e la loro finalizzazione. Esse incidono dunque solo sotto l'aspetto temporale, ma nulla dispongono sull'impiego in parte corrente di entrate destinate a investimenti.