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Affidamenti possibili anche fuori programma

  • Lunedì 20 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Affidamenti possibili anche fuori programma

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini


In breve

È possibile avviare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel programma degli acquisti e dei lavori


É possibile dare avvio alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in assenza di specifica previsione nel programma degli acquisti e dei lavori, a condizione che entro trenta giorni si proceda al suo aggiornamento per gli effetti dell'emergenza Covid-19. La novità, inserita nel Decreto Semplificazioni, stabilisce una deroga che non mette però definitivamente in soffitta lo strumento previsto dall' articolo 21 del Dlgs 50/2016. Le esigenze di celerità imposte dall'emergenza economica richiedono infatti una deroga temporanea all'ordinamento.

L'articolo 21 del codice dei contratti pubblici stabilisce l'obbligo di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la specifica programmazione economico-finanziaria.

Secondo le regole ordinarie, l'inserimento di lavori di importo superiore a 100mila euro nel programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche richiede l'approvazione del livello minimo di progettazione verificato dall'amministrazione. Per l'inserimento delle opere nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, dove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali. L'iscrizione delle opere di importo pari o superiore a un milione di euro nell'elenco annuale, determina invece l'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La contabilizzazione delle spese che riguardano il livello minimo di progettazione, necessario ai fini della redazione del quadro economico, segue regole diverse a seconda che l'opera da realizzare sia, o meno, indicata all'interno del Dup, con la relativa fonte di finanziamento. Solo nel primo caso, la progettazione può infatti essere allocata al II Titolo della spesa, fra gli investimenti. In mancanza di previsione nel Dup, la progettazione è contabilizzata al Titolo I e finanziata da entrate correnti. Le spese per i livelli di progettazione successivi al minimo, invece, sono comprese nel quadro economico dell'opera e pagate a carico dello stesso.

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