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PagoPa, in vigore la proroga al 28 febbraio 2021

  • Venerdì 17 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Da oggi gli enti possono tirare un sospiro di sollievo sulla legittimità delle riscossioni. E’ infatti entrata in vigore la norma che proroga l’entrata in vigore degli obblighi al 28 febbraio 2021 (dal 30 giugno 2020)

 

 

La norma

 

DL 76/2020 ART. 24, secondo comma

 “ All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2021";

b) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;

c) il comma 5 e' abrogato.”

 

 

 

Il testo coordinato con le modifiche

Art. 65

Disposizioni transitorie

1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto.

5. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l'indirizzo di cui all'articolo 6-bis del suddetto decreto, l'inserimento dello stesso indirizzo nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato puo' comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso.

6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.