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Ripiano del disavanzo da riaccantonamento e contabilizzazione fondo anticipazione di liquidita dl 35/2013 (FAL)

  • Lunedì 13 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione


Determinato il disavanzo complessivo, il comma 2 dell’articolo 39-ter DL 162/2019 consente, in deroga alle modalità ordinarie, di calcolare le quote e il periodo di ripiano distinguendo tra due possibili ipotesi:

a)      disavanzo 2019 inferiore o pari all’ “incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità”.

b)      disavanzo 2019 superiore all’ “incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità”.

Alla fattispecie sub a) la norma collega la possibilità di determinare le quote in misura pari all’importo annualmente rimborsato dell’anticipazione. Di conseguenza, in tale caso il periodo di ripiano potrà estendersi fino a coincidere con il totale degli esercizi di restituzione dell’anticipazione ancora da rimborsare al 31 dicembre 2019.

Al verificarsi del caso sub b), nel calcolo del disavanzo complessivo da applicare nell’esercizio 2020 e nei successivi occorrerà considerare, in aggiunta alla quota pari alla sorta capitale annua dell’anticipazione da rimborsare, un’ulteriore quota relativa alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”. Tuttavia, quest’ultima quota, non operando per essa la norma derogatoria introdotta dall’articolo 39-ter, sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di periodo di ripiano (di regola triennale, tenuto conto della sua emersione a decorrere dal 2019 e della previsione dell’articolo 188 TUEL).

Ne consegue che, in sede di quantificazione dell’importo da iscrivere, come prima voce di spesa, nei bilanci di previsione 2020-2022 e successivi, l’ente locale sarà tenuto a distinguere idealmente tre valori parziali, rispettivamente corrispondenti alle quote di recupero del disavanzo originario ancora non ripianate, alla rata annuale dell’anticipazione da rimborsare e all’ulteriore somma riferita alla parte di disavanzo superiore all’ “incremento dell’accantonamento”, ciascuno dei quali seguirà le regole riguardanti il rispettivo periodo di ripiano.

Sono molto utili le indicazioni della Corte dei cont per il Molise, deliberazione 44/2020 

 


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