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E’ assoggettato all’IVA nella misura ordinaria il canone relativo ad un'attivita effettuta in project financing e concernente la valorizzazione del polo museale.

  • Martedì 14 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

           

E’ assoggettato all’IVA  nella misura ordinaria il canone relativo ad un'attivita effettuta in project financing e concernente la valorizzazione del polo museale. Con l’interpello 211 del 13 luglio, l’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, applicabile al canone previsto nell'ambito di una concessione in project financing (articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Nel caso prospettato tra il Concessionario e il Comune concedente è in essere una convenzione nell'ambito di una iniziativa privata di project financing, di cui all’articolo 183, comma 1 del Codice degli appalti. In tale ambito, il rapporto instaurato tra il Comune e la società concessionaria è inquadrabile in un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo assunto dal Concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell'offerta museale e l'obbligo assunto dall'ente locale sia di pagare un canone che di consentire al concessionario il diritto allo sfruttamento del servizio mediante l'acquisizione dei relativi proventi.

La natura contrattuale del rapporto, peraltro, trova conferma negli articoli 14 e 15 della Convenzione prevedono, rispettivamente, la clausola di risoluzione e le penalità per inadempimento che rappresentano strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno  dei contraenti e, quindi, in ultima analisi testimoniano l'effettiva corrispettività tra le somme erogate e l'attività finanziata (cfr. Circolare n. 34/E del 22 novembre 2013).

Pertanto l’Agenzia ritiene che il canone annuo di (...) mila euro, costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi ricompresa nel campo di applicazione IVA, ai sensi dell'articolo 3 d.P.R. n. 633 del 1972.

Più in dettaglio, nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, il Comune affida in concessione una serie di servizi quali gli interventi di rifunzionalizzazione ed allestimento tecnologico del descritto Polo Museale e dell'Ufficio di Informazioni Turistiche, la gestione dei servizi museali e turistici per le strutture individuate, la progettazione e la gestione di interventi di produzione culturale. In relazione a tale affidamento, il Concessionario pone in essere, tra le altre, le seguenti attività:

a)   gli "interventi necessari all'avvio dei servizi", secondo il anno Economico Finanziario Asseverato;

b)   riallestimento degli spazi destinati ai predetti servizi al pubblico;

c)   mantenimento in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria, i locali, gli impianti e i beni in concessione;

d)   pagamento dei costi relativi ai consumi di gas, acqua ed energia elettrica mediante attivazione di utenze autonome;

e)   svolgimento di "tutti i servizi, lavori e investimenti previsti nell'offerta tecnica con la massima diligenza possibile";

f)     assume "gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura".

A fronte di tali prestazioni di servizi, il Comune riconoscere alla società:

-       il diritto alla percezione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei servizi oggetto della citata convenzione;

-       un canone annuo di euro (...).

Tale canone costituisce il corrispettivo della gestione dei servizi integrati al pubblico per la riqualificazione e valorizzazione dell'offerta museale, che il Concessionario si impegna a realizzare sia con la riqualificazione ed il parziale riallestimento degli spazi interni che con l'attivazione di un sistema di servizi integrati presso il Polo Museale e le strutture turistico-ricettive del Comune.

Detto canone è corrisposto dal Comune per remunerare (indistintamente e nella loro globalità) le generiche prestazioni di servizi svolte nell'ambito della concessione, conducono la scrivente a ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal Comune istante, che nel caso in esame non possa trovare applicazione il regime di esenzione di cui citato art. 10, comma 1, numero 22) d.P.R. n. 633 del 1972.

In effetti, l'operazione complessa sopra descritta non implica unicamente la mera visita ai musei o altre prestazioni inerenti ad essa e ugualmente da esentare, come in precedenza accennato, ma deve essere ricondotta nell'ambito di una più generica prestazione di servizi; più specificamente in una più complessa obbligazione di fare, di cui all'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, tra l'altro, che "costituiscono prestazione di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (...) e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

Pertanto, il suddetto canone deve essere assoggettato ad IVA nella misura ordinaria.

 


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