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Danno erariale: la decorrenza della prescrizione quinquennale ritarda alla data in cui si ha effettiva notizia dell’irregolarità

  • Domenica 12 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Danno erariale: la decorrenza della prescrizione quinquennale ritarda alla data in cui si ha effettiva notizia dell’irregolarità

Il termine prescrizionale quinquennale (di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/94.) va traslato al momento in cui l’ente ha avuto in qualche modo contezza delle irregolarità (verificate in altra sede) e avrebbe potuto attivarsi per effettuare i riscontri amministrativi. Il principio è ricordato dalla Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, con la sentenza n. 157/2020.

Nel caso esaminato, due consiglieri erano stati accusati di illecita gestione dei fondi di funzionamento del gruppo politico, in assenza di adeguata documentazione e rendicontazione, comprovante l’inerenza e appropriatezza delle varie spese affrontate dai due politici in questione.

Nel giudizio di primo grado era stata dichiarata la prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti dei due consiglieri regionali e il Procuratore regionale ha proposto ricorso contro la sentenza.

I giudici d’Appello hanno accolto il ricorso e valutato che la mancanza di controlli documentali, circa la pertinenza della tipologie di spese chieste a rimborso da parte dei consiglieri regionali, è stata causata dall’assenza del regolamento di contabilità, come al contrario previsto dalla legge regionale. Tale carenza regolamentare non ha consentito agli uffici regionali di effettuare i controlli.

La Corte dei Conti ha ribadito che in questo caso il termine di prescrizione quinquennale deve essere traslato al momento in cui la Regione ha contezza delle irregolarità (verificate in altra sede), in quanto solo in quel momento l’ente può effettuare opportuni riscontri amministrativi.

 


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