Sunto Ragioneria

Multe, utilizzo dei dei proventi non è legato alla natura corrente o di investimento della spesa ma al potenziamento del controllo della sicurezza urbana e stradale

  • Mercoledì 08 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Parere della Corte dei conti per la Lombardia (n. 85/2020).

 

Il quesito verte, in primo luogo, sull’interpretazione della lettera b) del suddetto comma 4, rispetto al quale il sindaco chiede di conoscere “se il dato  letterale  della norma […] esclude la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle ‘attività’ di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), come anche, l’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli”.

Il quesito verte, inoltre, sull’interpretazione della successiva lettera c) e del comma 5 -bis del predetto art. 208, con particolare riferimento alla possibilità che “con attrezzature possano intendersi anche l’acquisto, imputando la spesa al titolo II (spese in conto capitale/investimento), utilizzando le quote vincolate, di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

 

RISPOSTA

L’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, com’è noto, un parziale vincolo di destinazione per i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso codice. In particolare, secondo i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 208, come modificato in parte qua dalla legge 29 luglio 2010, n. 120:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a)  in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b)  in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c)   ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a


tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5.Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

 

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Si fa riferimento al parere già reso su analoga questione con deliberazione 274/2013/PAR del 3 luglio 2013. Secondo il richiamato parere, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, “Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo”.

Non risulta, dunque, di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni, o anche di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto. Si tratta, peraltro, di un orientamento da ultimo confermato dalla Sezione con deliberazione 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019.

In questo quadro spetterà al Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).

Le medesime conclusioni possono essere estese anche al secondo quesito, formulato in relazione al comma 4, lettera c), ma più propriamente riferito al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” contemplato dal comma 5-bis.

Su analoga questione si è recentemente pronunciata la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 3/2019/PAR del 21 gennaio 2019. Interpellata sull’interpretazione sia dell’art. 208, sia delle disposizioni “speciali” dell’art. 142 del codice della strada, in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità accertati mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza, la Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna si è espressa sulla possibilità di finanziare con i suddetti proventi la realizzazione e la manutenzione di impianti di videosorveglianza destinati anche al controllo e alla sicurezza stradale.

La richiamata deliberazione ha sostenuto, in estrema sintesi, che “Tali previsioni normative, e segnatamente quella contenuta nella lettera c) del comma 4 dell’art. 208 citato, ben possono ricomprendere anche le spese relative all’acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada”.

Anche in questo caso, dunque, ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l’inquadramento dell’acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, la quale ultima costituisce il cardine su cui si impernia la disciplina vincolistica oggetto della richiesta di parere.

Spetterà al Comune, dunque, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell’inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo previsti dall’art. 208, comma 5-bis.


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