Sunto Ragioneria

Azienda Speciale, ripiano del disavanzo e accantonamento per perdite

  • Mercoledì 08 Luglio 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Con la deliberazione 88/2020 la Corte dei conti per la Lombardia risponde ai seguenti quesiti

 

1) “se gli Enti facenti parte dell’Azienda speciale siano tenuti all’accantonamento previsto dall’art. 1, commi 551 e seguenti, della predetta legge 147/2013”.

La Corte non rileva alcun motivo che esoneri gli Enti partecipanti ad effettuare tale accantonamento, anzi ritiene che tale adempimento debba configurarsi, oltre che prudente dal punto di vista finanziario, ai fini degli equilibri finanziari, anche cogente e, dunque, non demandato alla discrezionalità dell’amministrazione.

2) Il Comune chiede poi se è possibile procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000 anche nel caso tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo”.

L’ art. 194, comma 1, lett. b) TUEL pone“ un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione  o  atti  costitutivi”  ed in  ogni caso  purché: i)  sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione” ( cfr. SCR Campania n. 162/2018/PAR).

Con deliberazione n.34/2020/PAR, di questa Sezione Regionale di Controllo, è stato, tra l’altro, precisato che, in relazione agli organismi costituiti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla luce delle previsioni letterali di cui alle citate lettere b) e c), il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”.


L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art.194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo “Statuto, convenzioni o atti costitutivi “prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di “gestione”.

Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.

Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica ), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’ equilibrio di bilancio ( artt.100, 81, 119 e 120 Cost.)

Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di “garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti” (art. 97 cost.)


Scarica gli allegati dell'articolo: