Sunto Ragioneria

Danno erariale al responsabile finanziario per il bilancio sociale (con foto di sindaco e assessore) distribuito dopo la convocazione dei comizi

  • Mercoledì 08 Luglio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

 

E’ vietato alle amministrazioni pubbliche svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale al fine di “evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali […], una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari” (Corte cost. 502/2000).

Pur non costituendo attività di propaganda in senso stretto, anche il Bilancio sociale di mandato è idoneo a essere sfruttato a fini propagandistici, se diffuso durante la campagna elettorale, ed inoltre che “l’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 non intende, perciò, impedire in assoluto le attività di comunicazione: le consente, purché siano effettuate in forma impersonale e risultino indispensabili per l’efficace assolvimento delle funzioni attribuite alle amministrazioni pubbliche, alla luce della necessaria informazione dei cittadini e degli obblighi di trasparenza gravanti sulle amministrazioni stesse. Il divieto contenuto nel citato art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, in sostanza, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali, promuovendo l’immagine dell’ente, dei suoi componenti o di determinati attori politici, in violazione degli obblighi di neutralità politica degli apparati amministrativi (art. 97 Cost.), della necessaria parità di condizione tra i candidati alle elezioni e della libertà di voto degli elettori (art. 48 Cost.)” (cfr. Corte cost. 79/2016).

È quanto stabilito dalla Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza 145/2020, con la quale viene confermata la sentenza di primo grado di condanna, per danno erariale, a carico del Dirigente del Settore Programmazione economica dell’Ente che ha espresso parere favorevole sulla deliberazione di giunta ed ha proceduto alla liquidazione della spesa relativa alla stampa e diffusione del materiale informativo. scavalcare dalle proprie potestà anche istruttorie.

 


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