La disposizione sulla rinegoziazione dei contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata dell’articolo 1, comma 616 della legge di bilancio n. 160/2019 vale esclusivamente per le amministrazioni di stato, non anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001. Cfr Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, deliberazione 40/2020