Assestamento, salvaguardia,
investimenti: così il decreto Rilancio riscrive il calendario dei conti
comunali
di Patrizia Ruffini
In breve
Tutte le proroghe disposte dal provvedimento
attraverso la lettura interpretativa nella nota di riepilogo delle novità di
interesse degli enti elaborata da Anci
Arrivano una pioggia di rinvii e parecchi microinterventi specifici tra
le modifiche apportate al testo dalla Camera, da sottoporre al via libera
finale del Senato. Partendo dalla
nota di riepilogo delle novità di interesse dei Comuni, elaborata da Anci,
si ricapitolano le nuove proroghe che entreranno in vigore con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.
La nota di Anci
Proroghe contabili e tributarie (articolo 106, comma 3-bis)
A causa dell'incertezza sull'entità delle risorse, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/22 è differito al 30 settembre
2020 (dal 31 luglio). É spostato alla stessa data anche il termine previsto
all'articolo 193, secondo comma del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri
del bilancio 2020/22. Non è modificata invece la scadenza per la variazione di
assestamento generale, che deve essere deliberata dall'organo consiliare entro
il 31 luglio di ciascun anno e mediante la quale si attua la verifica generale
di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il
fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio
(articolo 175, comma 8, del Tuel).
Limitatamente all'anno 2020 sono rinviate anche le scadenze entro le quali
devono essere pubblicate le delibere e i regolamenti dei tributi comunali al
fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16
novembre (dal 28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento
delle finanze del ministero dell'Economia.
Da ultimo, è differita al 31 gennaio 2021 la scadenza per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2021/23.
Differimenti
in tema di utilizzo di contributi per investimenti
L'articolo 114 cambia il calendario dei contributi a favore dei Comuni per la
messa in sicurezza di strade, scuole edifici comunali, previsti all'articolo 30
del Dl 34/2019, per andare incontro alle difficoltà riscontrate da parte de
1940 Comuni beneficiari:
• l'inizio dell'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 15 settembre (dal
15 maggio, già spostato al 15 luglio);
• l'adozione del decreto del ministro dell'Interno per la revoca, in tutto o in
parte e la loro assegnazione ad altri enti avrà il termine del 15 ottobre (dal
15 giugno, già slittato al 30 agosto);
• l'avvio dei lavori da parte dei "nuovi" beneficiari è spostato al
15 dicembre (dal 15 ottobre rinviato poi al 15 novembre).
L'articolo 119-bis differisce poi al 31 ottobre 2020 (dal 30 giugno 2020) il
termine per l'inizio dei lavori da parte dei Comuni beneficiari di contributi
per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l'applicazione
del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei Comuni, entro il
termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili
all'amministrazione.