Rendiconto 2019, tutti gli adempimenti post-approvazione
alla luce delle novità di quest'anno
di Anna
Guiducci e Patrizia Ruffini
In breve
Dopo il 30 giugno, termine prorogato dal Dl «Cura Italia»,
entrano nel vivo le fasi operative che impegnano i servizi finanziari e i
revisori degli enti locali
Con
l'approvazione del rendiconto da parte del consiglio entro il 30 giugno
(termine prorogato dall'articolo 107, comma 1, del Dl
18/2020) prendono il via le fasi operative che impegnano i servizi
finanziari e i revisori degli enti locali. L'articolo 16, comma 26, del Dl
138/2011 stabilisce infatti l'obbligo di inviare alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo, già approvate in un allegato al consuntivo.
Il prospetto, compilato dal segretario e dal responsabile dei servizi
finanziari e sottoscritto anche dall'organo di revisione (schema approvato
con Dm 23 gennaio 2012),
deve essere anche pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 10 giorni
dalla seduta consiliare di approvazione del rendiconto. La Sezione regionale di
controllo per il Piemonte (deliberazione n. 63/2020)
ha accertato che le spese concernenti l'acquisto di coppe per manifestazioni
sportive, non rientrano ex se nella tipologia di spese di
rappresentanza normativamente consentite.
Decorre sempre dall'approvazione del rendiconto anche il conteggio del termine per la trasmissione dei conti giudiziali del tesoriere e degli agenti contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti. L'articolo 233, comma 2 del Tuel stabilisce che l'economo, il consegnatario di beni (compresi i titoli, per i quali si rinvia all'articolo del Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno) e i soggetti che hanno maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni pubblici, rendano il conto della gestione all'ente locale, che lo trasmette alla Corte. L'invio, da effettuare tramite il Sireco (sistema informativo resa elettronica dei conti) riguarda anche il conto del tesoriere, secondo lo schema dell'allegato 17 al Dlgs 118/2011, in cui è evidenziato l'utilizzo di somme vincolate e l'eventuale saldo da reintegrare a fine anno. Il Codice di giustizia contabile (Dlgs 174/2016) stabilisce l'obbligo di individuare un responsabile del procedimento che, dopo la verifica o il controllo amministrativo, effettui il deposito in Corte insieme ad una relazione degli organi di controllo (articolo 139).