Ripiano del disavanzo, le regole Covid non
si applicano al riaccertamento straordinario dei residui
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
In breve
Il chiarimento
arriva dalla Commissione Arconet che detta le istruzioni operative per
applicare correttamente la novità del decreto «Cura Italia»
La norma del Dl 18/2020 sui
benefici derivanti dal maggior ripiano del disavanzo non è applicabile al
riaccertamento straordinario dei residui. L'importante chiarimento, utile a
responsabili finanziari e revisori, arriva dalla Commissione Arconet, con la Faq n. 40 del 1° luglio, che detta le
istruzioni operative per applicare correttamente la novità del decreto «Cura
Italia» (dall'articolo 111, comma 4-bis, del Dl
18/2020).
La disposizione, inserita fra le
misure post Covid-19, prevede che «Il disavanzo di amministrazione degli enti
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato
nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,
determinato dall'anticipo delle attivita' previste nel relativo piano di
rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio
per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi».