Gli enti locali non possono detenere
partecipazioni indirette in società che non gestiscono attività coerenti con le
loro finalità istituzionali o comunque previste come «satisfattive» di interessi
pubblici dal Dlgs 175/2016. Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedimento
AS 1666/2020 (pubblicato sul bollettino n. 23/2020).