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Antitrust, vietata la partecipazione indiretta in società con scopi e attività «diverse»

  • Martedì 23 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Gli enti locali non possono detenere partecipazioni indirette in società che non gestiscono attività coerenti con le loro finalità istituzionali o comunque previste come «satisfattive» di interessi pubblici dal Dlgs 175/2016. Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvedimento AS 1666/2020 (pubblicato sul bollettino n. 23/2020).


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