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Sui corrispettivi per i servizi socio-educativi arriva l’ok della Corte dei conti

  • Martedì 23 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

23 giugno

Sui corrispettivi per i servizi socio-educativi arriva l’ok della Corte dei conti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

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La Corte dei conti conforta gli enti sul pagamento dei corrispettivi ai gestori privati, dopo la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, disposto dall'articolo 48 del Dl 18/2020. La rassicurazione proviene dalla sezione regionale di controllo per l'Umbria (deliberazione n.103/2020) e dalla sezione regionale per l'Abruzzo (deliberazione n. 128/2020) che, in risposta ai quesiti formulati dai Comuni sulle verifiche da effettuare per la concreta applicazione, forniscono la propria interpretazione della norma, dopo la riscrittura operata dall'articolo 109 del Dl 34/2020.

La questione posta all'attenzione dei giudici contabili riguarda i servizi educativi e scolastici (articolo 2 del Dlgs 65/2017 e articolo 2 del Dlgs 66/2017), sospesi a seguito dell'adozione dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica (articolo 3, primo comma, del Dl 6/2020) e le attività sociosanitarie e socioassistenziali dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, sospese con ordinanze regionali o altri provvedimenti d'urgenza.

(...)

Il secondo comma dell'articolo 48, dopo la sostituzione operata dall'articolo 109 del decreto legge 34/2020, autorizza le pubbliche amministrazioni – durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali - al pagamento dei gestori privati per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Rispetto al testo previgente viene meno ora il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo.

Le prestazioni convertite in altra modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi ai lavori e servizi (Dlgs 50/2016) e previo accordo tra le parti, dovranno essere retribuite tenendo conto della suddivisione in tre quote. Un quota parte dell'importo è dovuta per l'erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore. Un'ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili e in regola con le disposizioni vigenti all'atto della ripresa delle normali attività. Infine è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali «entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti» già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da «altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti».

Il riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla sua rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi dovrà tener conto dei parametri ora previsti dall'articolo 109 del Dl 34/2020, per cui la liquidazione della fattura (se non corrisponda a una prestazione effettuata) fa venir meno l'obbligo di attestare, come di consueto e prassi, il regolare svolgimento del servizio e disporne quindi il pagamento.

La deliberazione n. 128/2020 ricorda, infine, che in forza delle disposizioni oggi vigenti in materia di trasporto scolastico il Comune non è tenuto a riconoscere il corrispettivo del servizio non svolto.


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