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Personale, la corretta procedura da seguire per la contrattazione integrativa

  • Martedì 16 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

La vigente normativa legislativa e contrattuale prevede la costituzione di un apposito fondo per alimentare la contrattazione decentrata integrativa in favore del personale degli enti locali.

Ogni amministrazione deve prevedere le risorse finanziarie necessarie nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale procedendo tempestivamente, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a costituire il fondo suddetto, il quale potrà essere erogato a seguito di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali.

La procedura in parola si articola secondo un preciso cronoprogramma caratterizzato da tre fasi obbligatorie e sequenziali, ossia:

-       l’individuazione in bilancio delle risorse,

-       l’adozione dell’atto  di   costituzione  del   fondo  (che   costituisce  il   vincolo  contabile  alle   risorse,  quantificandole), atto che è di competenza del dirigente e deve essere sottoposto alla certificazione da parte dell’Organo di revisione;

-       la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, quale titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (cfr. Sezione Regionale Controllo Marche deliberazione n. 13/2019/PRSP).

Conformemente a tali scansioni procedurali, sotto il profilo strettamente contabile, al punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si precisa che “… Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio...”.

Ne consegue che, come rimarcato dalla giurisprudenza contabile, solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al Fondo potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, Sezione Controllo Veneto deliberazione n. 263/2016/PAR) atteso che “è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse”.

Infatti, come chiaramente delineato dalla Sezione Regionale Controllo Lombardia con deliberazione n. 386/2019/PAR, “…solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate…

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili…solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)...”.

Pertanto, l’impegno di spesa, connesso al fondo, può essere adottato solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa; difatti “…se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (cfr. Sezione Regionale Controllo Lazio, deliberazione n. 7/2019/PAR).

 

Tre sono, dunque, le ipotesi che possono verificarsi:

a) costituzione del fondo e sottoscrizione del contratto entro la fine dell’esercizio: in tale caso, le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio, sono reimputate a tale esercizio finanziandole con il fondo pluriennale vincolato;

b) costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;

c) fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.

 

L’intero procedimento si deve perfezionare secondo la fisiologica conseguenzialità degli atti ed entro l’anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l’anno e in contrasto con le scansioni procedurali delineate, sotto il profilo strettamente contabile, al punto 5.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Secondo l’orientamento espresso dalla Sezione Molise (deliberazione n. 15/2018/PAR della Sezione Controllo) in ordine alle tre fasi obbligatorie e sequenziali per la corretta gestione del fondo, “la seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito, deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione”.

Infine la Sezione Controllo Veneto nella deliberazione n. 263/2016/PAR attesta, altresì, che il punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile “eleva ad ulteriore elemento

costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione”.


Cfr corte dei conti per le Marche, deliberazione 40/2020


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