Sunto Ragioneria

Fondo contenzioso, i criteri di accantonamento da parte della Corte dei conti

  • Lunedì 15 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

In presenza di contenziosi di ingente valore, come nel caso di specie, l'Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti. La corte dei conti delle Marche (deliberazione n. 40/2020) invita il Comune a tenere conto dei principi espressi dalla Sezione Campania (deliberazione n. 240/2017/PRSP), nella parte in cui effettua la distinzione di 4 categorie di rischio:

a) 100% a fronte di debiti certi;

b) passività "probabile" a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l'Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;

c) passività "possibile", quando il grado di avveramento dell'evento è inferiore al probabile;

d) passività da "evento remoto", quando l'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi (si veda anche la deliberazione della Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 9.2. all. 4/2 del d.lgs. n. 118/11 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31).

La situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’Organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.


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