Il dipendente pubblico non può svolgere un incarico retribuito senza la previa autorizzazione della rispettiva amministrazione di appartenenza. In caso contrario, il soggetto che conferisce l'incarico commette un illecito che non può essere sanato dal rilascio di una autorizzazione postuma, pronunciata «ora per allora» dall'ente pubblico datore di lavoro. Sentenza 11811 della Cassazione.