É illegittimo il passaggio dalla Tarsu alla Tia1, se avvenuto dopo l'entrata in vigore del codice ambientale (Dlgs 152/2006) cioè successivamente al 29 aprile 2006, ma è possibile solo continuare ad applicare il prelievo già adottato dal Comune. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 11212/2020, confermando l'orientamento giurisprudenziale della stessa Corte anche se non univoco.