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Revisori, ok alla sostituzione prima del decorso della proroga o del preavviso per le dimissioni

  • Mercoledì 17 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Revisori, ok alla sostituzione prima del decorso della proroga o del preavviso per le dimissioni

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

·        PDFIl parere del Viminale

L'organo di revisione può essere sostituito immediatamente senza dover attendere il decorso del termine dei 45 giorni di proroga o di preavviso nell'ipotesi di dimissioni. Il Dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno, con un parere pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi, fornisce l'indirizzo sulla possibilità - per l'ente locale - di procedere alla sostituzione del revisore dimissionario, in considerazione all'avvenuta procedura di estrazione a sorte per l'avvicendamento, e di considerare la prorogatio come momento indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.

L'organo di revisione economico-finanziaria (articolo 235 del Tuel) dura in carica tre anni e alla scadenza naturale trova applicazione quanto previsto dagli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del Dl 293/1994, riguardante la proroga di quarantacinque giorni degli organi amministrativi.

Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, gli enti locali sono tenuti a darne comunicazione alla Prefettura della Provincia di appartenenza almeno due mesi prima, per permettere il tempestivo svolgimento delle estrazioni sulla base delle procedure informatiche previste dalla legge (articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 2012).

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