Revisori, ok alla sostituzione prima del decorso della
proroga o del preavviso per le dimissioni
di Marco Rossi e Patrizia Ruffini
L'organo
di revisione può essere sostituito immediatamente senza dover attendere il
decorso del termine dei 45 giorni di proroga o di preavviso nell'ipotesi di
dimissioni. Il Dipartimento Finanza locale del ministero dell'Interno, con un parere
pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi, fornisce l'indirizzo
sulla possibilità - per l'ente locale - di procedere alla sostituzione del
revisore dimissionario, in considerazione all'avvenuta procedura di estrazione
a sorte per l'avvicendamento, e di considerare la prorogatio come momento
indefettibile per la decorrenza delle dimissioni volontarie.
L'organo
di revisione economico-finanziaria (articolo 235 del Tuel) dura in carica tre
anni e alla scadenza naturale trova applicazione quanto previsto dagli articoli
2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del Dl 293/1994, riguardante la
proroga di quarantacinque giorni degli organi amministrativi.
Al fine di consentire il rinnovo dell'organo di revisione entro il termine di scadenza dell'incarico, gli enti locali sono tenuti a darne comunicazione alla Prefettura della Provincia di appartenenza almeno due mesi prima, per permettere il tempestivo svolgimento delle estrazioni sulla base delle procedure informatiche previste dalla legge (articolo 5, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 2012).
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