Gli enti locali sono legittimati a procedere
alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di
sospensione, sospensione prevista dall’articolo 68 del DL 18/2020 iniziata l’8
marzo 2020 e che terminerà il 31 agosto 2020. Non possono invece effettuare
recuperi coattivi e sono vietate anche le notifiche delle ingiunzioni. La sospensione dei
termini delle attività di controllo, prevista nell'articolo 67 del DL 18/2020
comporta inoltre un differimento di tutti i termini di decadenza e prescrizione.
E’ quanto conclude il Dipartimento
Finanze del Ministero dell’Economia, che con la risoluzione n. 6/2020 risponde in modo
affermativo al quesito di un comune interessato a procedere alla formazione e notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019, anche durante il periodo di sospensione, : gli enti locali e i soggetti affidatari
di cui all’art 52, c.5 lett b) del Dlgs n. 446/1997 sono legittimati a norma
del citato art 67 d.L. n. 18 del 2020 a
procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche
durante il periodo di sospensione, che termina il 31 agosto 2020
Il
quadro normativo
L’articolo 67 del Cura Italia ha disposto, al
comma 1, la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Tale norma, precisa il Ministero, non
sospende l’attività degli enti impositori ma prevede
esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette
attività nel periodo individuato; l’effetto della disposizione in commento,
pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la
stessa durata della sospensione.
L’articolo 68, invece,
al comma 1, dispone, con riferimento alle entrate
tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti
nel periodo dall'8
marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonché
dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del DL 78/2010.
Il successivo comma
2, poi, stabilisce che tale sospensione si applica anche alle ingiunzioni di
cui al RD 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui
all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019. A ciò va aggiunto che, in virtù
dell’applicazione dell’articolo 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159,
richiamato nel comma 1 dell’articolo 68, nel periodo di sospensione in
argomento l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle
di pagamento.
Una lettura sistematica dell’articolo 68 induce a ritenere che tale divieto di notifica vada esteso anche alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dai loro soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Considerazioni a
parte invece vanno svolte per gli atti di accertamento esecutivo, introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche per gli atti degli
enti locali. L’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di
titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (per i
tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò significa che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale
(in caso di servizio svolto direttamente dall’ente o da società private concessionarie).
Infatti, l’atto di
accertamento esecutivo racchiude in sé i due distinti atti che prima della
riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione:l’avviso di accertamento o
l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di
pagamento o l’ingiunzione fiscale.
Il ministero ritiene
che nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 68 del DL18/2020 l’accertamento
esecutivo possa rientrare solo se lo stesso è divenuto esecutivo all’8 marzo
2020 (gli enti locali
e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero
coattivo né adottare misure cautelari).
Conclusione
Gli enti locali e i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446 del 1997, sono legittimati, a norma dell’articolo 67 del DL 18/2020, a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’articolo 68, che termina il 31 agosto 2020.
Norma: DL 18/2020
Art. 67 (Sospensione
dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori)
1. Sono sospesi dall'8
marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31
maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione
integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e',
altresi', sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello
di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i
termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli
articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonche' i termini relativi alle procedure di cui all'articolo
1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle
istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di
sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni,
nonche' il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di
sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette
istanze di interpello e di consulenza giuridica e' consentita esclusivamente
per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero,
per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel
territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica
ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
3. Sono, altresi',
sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attivita', non aventi carattere di
indifferibilita' ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate
ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria,
compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure
dai giudici delegati, nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione)
1. Con riferimento alle
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,
scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi
previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al
rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'
agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160.
2-bis. Nei confronti
delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza
ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei
soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini
delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21
febbraio 2020.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8
marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle
richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo
19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel
periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle
relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle
predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge
n. 119 del 2018.
3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre
2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del
decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi
1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione
nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate,
rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro
il 31 dicembre 2025.