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Rifiuto fatture elettroniche, il decreto passa l’esame del Consiglio di Stato

  • Martedì 16 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con il parere n. 1190/2020, il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione che individua le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche (articolo 15-bis del Dl 119/2018).

Per evitare rifiuti impropri, accelerare le procedure di pagamento e promuovere una più efficace comunicazione tra operatori economici, sistema di interscambio e amministrazioni è previsto che  le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

• fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;

• omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup) da riportare in fattura;

• omessa o errata indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura (Dm 21 dicembre 2009);

• omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (Dm 20 dicembre 2017 e circolare n. 2/E/2018);

• omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

Suggerimenti del Consiglio di Stato

Per evitare disguidi e criticità del sistema di fatturazione elettronica il Consiglio di Stato suggerisce di indicare il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche, considerato che nella nota 8 maggio 2020 del Dipartimento delle finanze è stato evidenziato che, quanto all'accettazione o al rifiuto delle fatture, è di 15 giorni il termine entro cui la Pa può dare riscontro al fornitore.

In ordine al rifiuto della fattura elettronica sprovvista di Cig o Cup i giudici suggeriscono, per armonizzare le normative in vigore, di fare salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera a) della legge 89/2014 ossia quelli previsti dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 7 luglio 2011 n. 4, e le fattispecie di esenzione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Il Consiglio di stato suggerisce anche che l'esercizio della facoltà di rifiuto, da parte della pubblica amministrazione, sia subordinato alla impossibilità di correggere la fattura secondo l'articolo 26 del Dpr 633/1972.


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