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Enti con il risultato negativo esclusi dalle deroghe Covid sull'utilizzo degli avanzi

  • Venerdì 12 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Enti con il risultato negativo esclusi dalle deroghe Covid sull'utilizzo degli avanzi

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Gli enti in disavanzo sono esclusi dalle deroghe introdotte per l'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. L'articolo 109, comma 1-ter, del Dl 18/20 ha introdotto la possibilità, in funzione dell'esigenza di superamento della crisi finanziaria determinata dall'emergenza sanitaria in atto e in deroga alle vigenti disposizioni ordinamentali, di applicare al bilancio di previsione 2020 le quote svincolate dall'organo esecutivo in sede di approvazione del risultato di amministrazione 2019. In quella sede, infatti, gli enti locali sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato, riferite a interventi conclusi o finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte. Le risorse liberate, che comunque non possono riguardare spese relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, possono essere utilizzate da ciascun ente, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale erogatrice, per il finanziamento degli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19.

Lo svincolo di queste risorse, in quanto tale, va a migliorare il risultato di cui alla lettera E) del prospetto riassuntivo del risultato, ma, pur nel contesto emergenziale di riferimento, gli enti in disavanzo sono impossibilitati a utilizzarlo. Per questi Comuni, semmai, l' operazione si configura come una anticipazione del piano di rientro deliberato. Il comma 897 della legge 145/2018, d'altro canto, disciplina solo l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, nei limiti di quanto iscritto alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità (da calcolare con il metodo ordinario) e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato della quota di disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

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