Sunto Ragioneria

Per i conti dei Comuni emergenza sulla salvaguardia degli equilibri

  • Martedì 09 Giugno 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Per i conti dei Comuni emergenza sulla salvaguardia degli equilibri

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Scatta l'emergenza salvaguardia del bilancio 2020. È infatti a rischio la tenuta degli equilibri finanziari degli enti locali se non si interviene con ulteriori specifiche deroghe al vigente ordinamento contabile. Le misure a oggi individuate dal Governo, pur ingenti in valore assoluto, non sono sufficienti a consentire il ripristino degli equilibri di bilancio, messi a dura prova dalle minori entrate e dalla rimodulazione delle spese causate dall'emergenza sanitaria in atto. Tra le misure varate, l'articolo 109 del Dl 18/2020 (Decreto «Cura Italia») consente, infatti, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ma non allenta i vincoli all'utilizzo, per le medesime finalità, delle quote destinate del risultato di amministrazione, presunto o accertato. Appare inoltre criptica la portata del successivo comma 1-ter, con cui si stabilisce la possibilità di utilizzo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo. Queste risorse, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, possono essere utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. Sicuramente da snellire e semplificare, inoltre, l'articolo 111, comma 4 –bis, del medesimo Dl 18/2020 che consente di non applicare al bilancio degli esercizi successivi (a partire dal 2020) il maggior ripiano del disavanzo di amministrazione, attuato nel corso di un esercizio (a partire dal rendiconto 2019) per un importo superiore a quello applicato al bilancio. La deroga opera tuttavia solo a condizione che il maggior recupero derivi dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro relativamente a maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano stesso.

Al fine inoltre di non vanificare l'efficacia di queste misure e in considerazione delle forti tensioni di liquidità che si manifestano già negli enti, occorrerebbe eliminare il vincolo, disposto dal comma 3-bis dell'articolo 187 del Tuel, che impedisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (libero, destinato e accantonato) nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel (utilizzo di cassa di somme vincolate o ricorso all'anticipazione di tesoreria), salvo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

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