Per i conti dei Comuni emergenza sulla salvaguardia
degli equilibri
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Scatta
l'emergenza salvaguardia del bilancio 2020. È infatti a rischio la tenuta degli
equilibri finanziari degli enti locali se non si interviene con ulteriori
specifiche deroghe al vigente ordinamento contabile. Le misure a oggi
individuate dal Governo, pur ingenti in valore assoluto, non sono sufficienti a
consentire il ripristino degli equilibri di bilancio, messi a dura prova dalle
minori entrate e dalla rimodulazione delle spese causate dall'emergenza
sanitaria in atto. Tra le misure varate, l'articolo 109 del Dl 18/2020 (Decreto
«Cura Italia») consente, infatti, limitatamente all'esercizio finanziario 2020,
l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ma non
allenta i vincoli all'utilizzo, per le medesime finalità, delle quote destinate
del risultato di amministrazione, presunto o accertato. Appare inoltre criptica
la portata del successivo comma 1-ter, con cui si stabilisce la possibilità di
utilizzo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad
interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie,
svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo
esecutivo. Queste risorse, previa comunicazione all'amministrazione statale o
regionale che ha erogato le somme, possono essere utilizzate da ciascun ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante
dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. Sicuramente da snellire e
semplificare, inoltre, l'articolo 111, comma 4 –bis, del medesimo Dl 18/2020
che consente di non applicare al bilancio degli esercizi successivi (a partire
dal 2020) il maggior ripiano del disavanzo di amministrazione, attuato nel
corso di un esercizio (a partire dal rendiconto 2019) per un importo superiore
a quello applicato al bilancio. La deroga opera tuttavia solo a condizione che
il maggior recupero derivi dall'anticipo delle attività previste nel piano di
rientro relativamente a maggiori accertamenti o minori impegni previsti in
bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano stesso.
Al fine inoltre di non vanificare l'efficacia di queste misure e in considerazione delle forti tensioni di liquidità che si manifestano già negli enti, occorrerebbe eliminare il vincolo, disposto dal comma 3-bis dell'articolo 187 del Tuel, che impedisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (libero, destinato e accantonato) nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel (utilizzo di cassa di somme vincolate o ricorso all'anticipazione di tesoreria), salvo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.