La conferma è del Tar Umbria assunta con n. 236/2020.
E’ palesemente illegittima la delibera del Consiglio che ha violato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, essendo stata approvata in data 6 agosto 2015, ovvero oltre il termine fissato, per l’anno 2015, per l’approvazione del bilancio di previsione, da ultimo differito al 30 luglio 2015, con decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015.
Tale decisione è coerente con il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in vicende analoghe a quella in esame (cfr., ex multis, T.A.R. Molise, 8 giugno 2017, n. 222; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 febbraio 2016, n. 50 e 13 aprile 2016, n. 133; T.A.R. Basilicata, 18 agosto 2016, nn. 812, 813, 814, 816 e n. 817; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4 febbraio 2016 n. 132, 133 e 192).