Sunto Ragioneria

I contributi alle imprese non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento

  • Mercoledì 03 Marzo 2021
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  • Scritto da: Paolo Gambella

Con la conversione in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, è stato aggiunto l’articolo 10 bis in cui viene sancita la detassazione di tutti i contributi, indennità ed altre misure a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19, da chiunque erogati e fin dalla dichiarazione di stato di emergenza.  La detassazione interessa sia le imposte dirette, che l’imposta IRAP. Inoltre non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Tuir e per la determinazione del rapporto di deducibilità dei costi e delle spese, di cui al comma 5 dell’art. 109 del Tuir.

La norma pare essere una interpretazione autentica avente carattere retroattivo, a far data dall'inizio dello stato di emergenza, vale a dire il 31 gennaio 2020.

Pertanto, qualora prima della conversione del D.L. “Ristori”, in fase di erogazione dei contributi, sia stata  applicata la ritenuta del 4%, e poi versata all’Erario, quest’ultima  potrà essere recuperata in sede di modello 770, in quanto non dovuta.

Come conseguenza infine è evidente che per queste erogazioni non deve essere prodotta la certificazione delle ritenute d'acconto e se già effettuata va corretta.



La norma

Articolo 10-bis dl 137/2020

Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra  misura a favore di imprese e  lavoratori  autonomi,  relativi  all'emergenza  COVID-19

  1. I contributi e le indennita' di qualsiasi  natura  erogati  in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917. 

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e  successive  modifiche,  alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.))