Con la conversione in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, del Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, è stato aggiunto l’articolo 10 bis in cui viene sancita la detassazione di tutti i contributi, indennità ed altre misure a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19, da chiunque erogati e fin dalla dichiarazione di stato di emergenza. La detassazione interessa sia le imposte dirette, che l’imposta IRAP. Inoltre non rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Tuir e per la determinazione del rapporto di deducibilità dei costi e delle spese, di cui al comma 5 dell’art. 109 del Tuir.
La norma pare essere una interpretazione autentica avente carattere retroattivo, a far data dall'inizio dello stato di emergenza, vale a dire il 31 gennaio 2020.
Pertanto, qualora prima della conversione del D.L. “Ristori”, in fase di erogazione dei contributi, sia stata applicata la ritenuta del 4%, e poi versata all’Erario, quest’ultima potrà essere recuperata in sede di modello 770, in quanto non dovuta.
Come conseguenza infine è evidente che per queste erogazioni non deve essere prodotta la certificazione delle ritenute d'acconto e se già effettuata va corretta.
La norma
Articolo 10-bis dl 137/2020
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19
1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.))