Non
si applica all'istituto dello scavalco condiviso il divieto di assunzione
previsto in caso di ritardo nell'approvazione dei documenti contabili. La Corte
dei conti Sezione Autonomie nella delibera n. 10/2020 si è pronunciata sulle
caratteristiche dell'articolo 14 del contratto 22 gennaio 2004 che permette di
utilizzare contemporaneamente e nel limite delle 36 ore un dipendente su più
amministrazioni.