Sunto Ragioneria

Corte dei conti. E’ agente contabile anche la società concessionaria del servizio di illuminazione votiva

  • Venerdì 05 Febbraio 2021
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  • Scritto da: Patrizia Ruffini

Patrizia Ruffini

E’ agente contabile anche la società concessionaria del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali. Essa deve dunque rendere il conto giudiziale per le entrate riscosse (tariffe versate dagli utenti) ed i versamenti del canone effettuati nel corso dell’esercizio. Con la sentenza 17/2021, la Sezione giurisdizionale per la Sardegna fornisce un chiarimento utile per le operazioni di rendicontazione dell’esercizio 2020. Entro il 30 gennaio scorso il tesoriere, l’economo e gli altri agenti contabili hanno reso il conto della gestione 2020, da sottoporre a parifica e approvazione con il rendiconto della gestione.

A fonte di una prima richiesta di rendere il conto giudiziale quale agente  contabile del Comune, assegnando il termine perentorio di centottanta giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto, per il deposito presso il Comune dei conti giudiziali relativi al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per gli esercizi dal 2012 al 2016, la società aveva presentato ricorso in Cassazione. 

Con ordinanza n. 14234/20 le sezioni unite lo hanno respinto, confermando che, secondo la consolidata giurisprudenza, l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, assoggettato di conseguenza al giudizio di conto. Tale figura è infatti assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta. Elemento necessario e sufficiente è che sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico, secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile.

Nel caso specifico la società concessionaria riscuote dall’utenza anche la quota di introiti (nella percentuale del 25,22%) che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile, a norma dell’articolo 93 del d.lgs. n. 267 del 2000, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Confermata la giurisdizione della Corte dei Conti, la società è ora obbligata a rispondere alla richiesta della sezione giurisdizionale di deposito del conto. Tale conto è circoscritto alle sole entrate riscosse (cioè a dire le tariffe versate dagli utenti) e ai versamenti del canone effettuati nel corso dell’esercizio (essendo il canone commisurato a una percentuale dei proventi riscossi). La società non deve invece esporre anche le spese eseguite dal concessionario per l’effettuazione del servizio; diversamente si finirebbe per trasformare il conto giudiziale in un conto di gestione, tenuto presente, al riguardo, che nell’effettuazione di dette spese il concessionario non agisce come mero pagatore di spese ordinate da altri soggetti (come è tipico degli agenti contabili preposti ai pagamenti), ma attua decisioni attinenti alla gestione da esso condotta nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli dalla concessione.

Per l’adempimento, la Sezione assegna alla società centottanta giorni dalla comunicazione della sentenza.



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