Sunto Ragioneria

Annullati gli atti di approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione per non aver rispettato il regolamento di contabilità che prescrive di convocare il Consiglio, non oltre i 45 giorni successivi alla presentazione,

  • Domenica 31 Maggio 2020
  • |
  • Scritto da: Mira Redazione

Annullati gli atti di approvazione del bilancio di previsione e del documento unico di programmazione per non aver rispettato il regolamento di contabilità che prescrive di convocare il Consiglio, non oltre i 45 giorni successivi alla presentazione, per consentire la proposizione di integrazioni e modifiche al DUP. La decisione del Tar Puglia (sentenza n. 241/2019) torna di attualità per gli enti che devono approvare il bilancio di previsione.

Il caso

Il comune ha approvato i due documenti direttamente dal Consiglio comunale, senza alcuna fase intermedia di sottoposizione di tali atti ai consiglieri comunali.

Le motivazioni dell’accoglimento del ricorso da parte del Tar.

La disciplina sull’approvazione del bilancio di previsione è incentrata su alcune, chiare, disposizioni:

a) ai sensi dell’art. 170, comma 1 del d.lgs. 267/2000, “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”;

b) ai sensi del successivo art. 174 “lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità” (comma 1); e, inoltre, “il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione” (comma 2).

Nel caso esaminato il regolamento di contabilità prevede: che “la Giunta presenta il DUP al Consiglio entro e non oltre il 31 luglio. La presentazione può essere effettuata in apposita seduta oppure tramite deposito presso l'ente con avviso dato mediante comunicazione affissa all'albo pretorio dell'ente, pubblicata sul sito internet dell'ente e notificata ai capigruppo consiliari” (comma 2); che in esito a tale – alternativa – modalità di presentazione “il Consiglio, in una successiva seduta da tenersi non oltre i 45 giorni successivi a quella di presentazione, approva integrazioni e modifiche al DUP, che costituiscono un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento”.

Il Comune ha violato il regolamento comunale di contabilità. E’ dirimente rilevare, affermano i giudici, che si sarebbe dovuta svolgere un’altra e diversa seduta, riservata alla discussione degli emendamenti (“integrazioni e modifiche al DUP”, suscettibili di comportare un’eventuale nota di aggiornamento a cura della Giunta) prima della seduta di Giunta di approvazione degli schemi di atti.

Nella specie è stata, perciò, pretermessa la possibilità dei consiglieri ricorrenti – facenti parte dell’opposizione, ma l’argomento sarebbe estensibile in via analogica anche ai consiglieri di maggioranza – di presentare integrazioni e modifiche al DUP, che “ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente” (art. 170, comma 2) e “costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione” (art. 170, comma 5).

La fondatezza dei motivi proposti determina l’annullamento degli atti impugnati e, per illegittimità derivata, di quelli impugnati  successivamente, vale a dire l’assestamento generale e le successive variazioni di bilancio.

 

 


Scarica gli allegati dell'articolo: