Sunto Ragioneria

Divieto di trasferire risorse alle società partecipate in liquidazione

  • Lunedì 18 Maggio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

La Corte dei Conti, Sezione Lombardia, con delibera 70/2020 ha  disposto la trasmissione della deliberazione alla Procura contabile in relazione all’erogazione di una somma in favore di una partecipata in liquidazione alla luce del disposto dell’art. 6, co. 19, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 (successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, co. 5, del d. lgs. n. 175/2016), che sancisce il generale divieto di soccorso finanziario e individua gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore della partecipata in difficoltà. Si ricorda che il comma 5 del D.lgs 78-2010 prescrive il divieto per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (escluse le società quotate) , che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali (con esclusione dei casi previsti dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’eventuale Autorità d’ambito e da comunicare alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

E’ del tutto evidente, che lo stato di liquidazione di una società implica la cessazione dell’attività sociale e pertanto l’impossibilità di ottenere un equilibrio finanziari dall’attività


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