Dalla Corte dei conti via libera ai concorsi per
coprire la mobilità in uscita
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PDFLa deliberazione
della Corte dei conti Emilia Romagna n. 32/2020
Dopo il
Dpcm 18/2020, il personale in uscita per mobilità potrà essere sostituito
attivando procedure concorsuali all'interno dello «spazio assunzionale», senza
l'obbligo di ricorrere alla mobilità in entrata. Anche la magistratura
contabile ha confermato il «pensionamento» della precedente impostazione legata
alla mobilità neutrale, con il superamento del doppio binario tra capacità
assunzionale con concorso dall'esterno, in funzione delle precedenti
cessazioni, e possibilità di effettuare mobilità in ingresso in funzione dei
tetti di spesa.
Sono queste le principali indicazioni che arrivano dalla Corte dei conti Emilia
Romagna, con la deliberazione
n. 32/2020, in uno dei primi pareri resi nel nuovo regime
assunzionale dopo la pubblicazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del
Dl 34/2019, che ha rivoluzionato le modalità di determinazione degli spazi
assunzionali degli enti locali e sul quale permango comunque dubbi tra gli
operatori.
Tra questi, come dimostrato dal quesito formulato, la possibilità, per un
Comune, di procedere alla copertura mediante concorso di un posto resosi
vacante per una mobilità in uscita, considerando l'infruttuosità dei bandi per
mobilità in entrata predisposti per fronteggiare la carenza di personale.
La Corte dei conti ha sottolineato innanzi tutto alcuni punti salienti del
nuovo quadro normativo, soprattutto dal punto di vista dell'impostazione e
delle logiche che sono state ora accolte per la «gestione» del personale, in
forte discontinuità rispetto a quelle previgenti. Gli spazi assunzionali del
personale a tempo indeterminato potranno infatti essere calibrati per ente,
sulla base di uno specifico sistema di virtuosità dell'equilibrio finanziario,
attraverso la congiunta considerazione delle entrate e delle spese.
Il
sistema di calcolo della spesa
I Comuni possono dunque procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale,
sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel
bilancio di previsione.