La legge 27 novembre 2020, n. 159, riferita alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020 ed è in vigore dal 4 dicembre 2020.
Si riportano di seguito le norme di interesse degli enti locali, contenute nell’articolo 1.
1.
Sono rinviate al 31 marzo 2021 le elezioni programmate per il 22 e 23 novembre per gli enti sciolti per mafia.
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
2.
Sono riaperti i termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti nel portale del Mef, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali per Imu e tributi.
In particolare i nuovi termini sono:
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre ((e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020)). Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.
762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
PER ADDIZIONALE IRFEF, invece, le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.
3.
Resta confermato il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4.
L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 31 gennaio e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli alti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso e' dovuto secondo le regole ordinarie.