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Approfondimenti. Novità enti locali dalla conversione del DL 125/2020

  • Lunedì 07 Dicembre 2020
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  • Scritto da: Patrizia Ruffini

La legge 27 novembre 2020, n. 159, riferita alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, è stata pubblicata sulla GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020 ed è in vigore dal 4 dicembre 2020.

 

Si riportano di seguito le norme di interesse degli enti locali, contenute nell’articolo 1.

 

1.

Sono rinviate al 31 marzo 2021 le elezioni programmate per il 22 e 23 novembre per gli enti sciolti per mafia.

 

4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22  e  23  novembre

2020, sono rinviate e si svolgono entro il  31  marzo  2021   mediante l'integrale rinnovo del procedimento di  presentazione  di  tutte  le liste e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino  al rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata  la  durata della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del 2000.  

 

 

2.

Sono riaperti i termini di inserimento delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti nel portale del Mef, assicurando l’efficacia di tutte le delibere comunali per Imu e tributi.

In particolare  i nuovi termini sono:

  • 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
  • 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef.

 

4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile 2020,  n.  27,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:

«Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».

 

2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre ((e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020)). Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021

 

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i

regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla

data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a

condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre

dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal

fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al

comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso

anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui

scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno

precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28

ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per

l'anno precedente.

 

762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

 

 

PER ADDIZIONALE IRFEF, invece, le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.

 

3.

Resta confermato il termine del 16 dicembre  2020  per il versamento da effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.

 

 

4-sexies. Resta fermo il termine  per  il  versamento  dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre  2020  ai  sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  da effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.

 

 

 

4.

L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 31 gennaio  e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  è dovuta  senza  applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. 

Nel  caso  emerga una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole ordinarie.

 

 

  4-septies. L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi  del  comma  4-quinquies  e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  sulla  base  degli  alti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta  senza  applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.  Nel  caso  emerga una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole ordinarie.

 

 

 

 

 


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