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Fondo crediti, regole speciali per i saldi di finanza pubblica

  • Venerdì 08 Maggio 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

8 maggio  2020

Fondo crediti, regole speciali per i saldi di finanza pubblica

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Regole speciali per rappresentare nell'allegato al rendiconto il concorso del fondo crediti dubbia esigibilità agli equilibri di finanza pubblica. La prima applicazione pratica nel rendiconto 2019 dei nuovi modelli sui saldi di finanza pubblica impone a responsabili finanziari e revisori dei conti di confrontarsi con le nuove regole che hanno logiche di funzionamento specifiche, stabilite dal Dm 1° agosto 2019, sulle quali può essere utile soffermarsi.

Pur non essendo previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei nuovi equilibri, già dal rendiconto 2019 gli enti ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 145/2018, devono conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, oltre alla copertura integrale degli impegni e al ripiano del disavanzo, anche il finanziamento dei vincoli e degli accantonamenti operati in bilancio. Per la corretta determinazione di questi vincoli e accantonamenti, da sottrarre al risultato di competenza per ottenere il saldo w2, soccorrono gli allegati a/1 (quote accantonate) e a/2 (quote vincolate). All'interno di questi allegati ci sono infatti gli specifici importi da riportare nel quadro generale riassuntivo e nel prospetto degli equilibri. Ci si sofferma in questa sede sugli accantonamenti.

Devono essere indicati nella colonna c) dell'allegato a/1 gli stanziamenti definitivi di bilancio 2019 presenti a titolo di accantonamenti (fondo contenzioso, indennità di fine mandato sindaco, fondo rinnovo contrattuale), che a fine anno non risultano impegnati. Per gli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità, invece, la regola è differente. Non si deve infatti riportare nella colonna c) quanto stanziato nel bilancio, ma occorre procedere con differenti modalità di rappresentazione dei valori. Nel caso di incremento del fondo crediti, va infatti riportato nella colonna c) solo l'importo dell'aumento del fondo a fine 2019, entro i limiti dello stanziamento di bilancio; l'eventuale parte eccedente rispetto allo stanziamento di Fcde a bilancio 2019 va indicata nella colonna d). Se il fondo crediti a fine anno 2019 si riduce rispetto a quello iniziale, il decremento è riportato solo nella colonna d), senza indicare nulla nella colonna precedente. Lo stesso valore si rappresenta, distintamente per parte corrente e capitale, nel prospetto degli equilibri e nel quadro generale riassuntivo.

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