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Fattura elettronica, modifiche rinviate al 1 gennaio 2021

  • Giovedì 23 Aprile 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Emesso, in data 20 aprile 2020, il provvedimento n. 166579/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, concernente “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e n. 99922 del 28 febbraio 2020”.

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, il provvedimento modifica i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 sopracitato. In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in 2 vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018). Invece, dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli. Il nuovo schema della versione è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.



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