Sunto Ragioneria

Tributi: oltre sei mila euro le rateizzazioni devono essere di almeno 36 mesi

  • Martedì 21 Aprile 2020
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  • Scritto da: Mira Redazione

Con la risoluzione 3/DF del 17 aprile 2020, il dipartimento delle Finanze chiarisce in merito alla regolamentazione da parte dei comuni delle modalità di rateazione, disciplinate dai commi da 796 a 801 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del medesimo art. 1.

Viene in questa sede ricordato che i poteri regolamentari dei comuni in materia di dilazione sono molto ampi. L’unico limite è rappresentato dalla durata della rateazione per somme maggiori di 6.000,01 euro, che non può essere inferiore a 36 mesi.

In base all’articolo 1, commi da 796 a 801, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), in assenza di un regolamento locale, la dilazione delle entrate è disciplinata dagli scaglioni di debito ivi indicati, a ciascuno dei quali corrisponde una durata minima e massima del piano di rientro. Le nuove regole in materia di rateazione si applicano, inoltre, alla totalità delle entrate locali, tributarie e non, a prescindere dal titolo di origine del debito (ingiunzione oppure atto di accertamento, esecutivo o non). Osserva infatti il dipartimento delle Finanze che le medesime considerazioni valgono per rateazioni concesse con riferimento ad avvisi di accertamento non ancora esecutivi, la cui istanza, cioè, sia stata presentata prima del decorso dei termini per ricorrere. Essendo una disposizione di carattere procedurale, la stessa trova immediata applicazione a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio di quest’anno, senza che rilevi l’anno di insorgenza del debito.

Il Mef ribadisce poi che i poteri regolamentari degli enti locali sono massimi in questa materia, non essendo riservata al legislatore statale dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997.

Qualora il comune si sia avvalso dell’agente della riscossione per l’effettuazione delle operazioni di recupero coattivo, trovano applicazione le disposizioni all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Rimane in ogni caso confermata per l’ente la facoltà di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare: occorrerà solo trasmettere copia del regolamento all’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). A partire dal trentesimo giorno successivo, la deliberazione a livello locale prevarrà sulla norma statale, assicurando così il rispetto dell’autonomia regolamentare dei comuni.


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